Al momento del decesso la domanda per ottenere l'autorizzazione alla cremazione deve essere inoltrata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all' Autorità giudiziaria.
Ceneri della cremazione
Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere destinate in forma indivisa:
- alla tumulazione in tombe di famiglia o in ossari posti all'interno dei cimiteri o in loculi con preesistente feretro
- all'affidamento, per la conservazione, a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
- alla dispersione
Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari
Affidamento ceneri
Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri o la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
- coniuge ovvero in difetto dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74, 75, 76, 77, del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, l'affidamento e la dispersione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto, dall' amministratore di sostegno se a questo abilitato;
- in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale del Cimitero autorizzato dal Comune.
Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di questi si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
Dispersione
In presenza di volontà espressa dal defunto,nel territorio di La Morra le ceneri possono essere disperse:
- nel cinerario comune;
- in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.
La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.
Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
E' vietata la dispersione in aria delle ceneri.
La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente titolo a norma di legge o per espressa volontà del defunto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale del Cimitero previsto dal comune.
L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.
La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
Targa con generalità dei defunti cremati
Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, sulla parete muraria del lato destro del crematorio apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti, le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone/bronzo delle dimensioni di cm. 10 x 15.
L'onere per la fornitura e la posa della targa è posta a carico dei familiari del defunto.
Autorizzazione alla cremazione